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Medico di famiglia: orari e regole della visita. Se non viene a casa può essere reato

Spesso rifiuta di venire a trovarti a casa pur sapendo che non puoi muoverti. Altre volte neanche è rintracciabile. Non vogliamo generalizzare ma non è raro sentire lamentele di questo tipo. Ti è mai capitato? Allora sappi che non è più una libera scelta: il medico di base ha l’obbligo di visita domiciliare se il paziente non può deambulare o trasferirsi fuori dalla propria abitazione. E se il rifiuto è immotivato commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio e può essere condannato penalmente.

Il medico di famiglia è il primo punto di riferimento nel campo dell’assistenza sanitaria. Richieste di analisi, redazione di ricette e certificati, prescrizione di farmaci e visite specialistiche.
Normalmente la sua attività si svolge presso un ambulatorio, ove i pazienti si recano per ricevere le prestazioni sanitarie.

Ma se questa è ormai la normalità, può capitare che la persona assistita si trovi in condizioni di salute tali da impedirle di recarsi presso lo studio medico. In questi casi, la visita può avvenire a domicilio.

Quando il medico di famiglia è obbligato a venire a casa?

In materia non ci sono apposite leggi e l’unica fonte è costituita dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle rappresentazioni sindacali di categoria. Ecco cosa dicono.

Medico di famiglia: la visita in ambulatorio

Secondo l’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di base, lo studio del medico condotto deve rimanere aperto 5 giorni a settimana (meglio da lunedì a venerdì) e deve garantire l’apertura in almeno due fasce giornaliere a settimana, cioè al mattino o al pomeriggio. In ogni caso deve essere aperto il lunedì.

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Orari ambulatorio medico di base

L’orario deve essere idoneo e deve tenere conto del numero di pazienti assistiti al fine di garantire loro la migliore assistenza. Il medico della mutua infatti è obbligato a garantire la sua presenza:

– 5 ore settimanali se conta fino a 500 iscritti;
– 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti;
– 15 ore settimanali se assiste da 1000 a 1500 pazienti.

L’orario di lavoro non corrisponde alla durata dell’attività: infatti tutti i pazienti che si trovano all’interno dell’ambulatorio entro l’orario di chiusura devono essere comunque visitati.

Le visite domiciliari del medico di base 

Se è vero che normalmente il medico svolge la propria attività in ambulatorio, è altrettanto vero che non può rifiutarsi di prestare assistenza domiciliare ove richiesto dal paziente in difficoltà. Deve però trattarsi di casi eccezionali, giustificati dalla “intrasferibilità” dell’ammalato o da condizioni di evidente immobilità.

Le visite domiciliari devono essere svolte in giornata se richieste entro le ore 10,00 del mattino, e, invece, entro le 12,00 del giorno successivo se richieste oltre le 10,00. Questo vale anche per il sabato: sebbene sia un giorno normalmente non destinato alle visite ambulatoriali, il medico deve eseguire in giornata le visite richieste il giorno precedente e quelle che gli vengono richieste entro le 10,00.

Nel caso di urgenza e di intrasferibilità del paziente, le visite domiciliari sono gratuite. Se invece le condizioni dell’ammalato non sono così gravi da impedirgli di recarsi in ambulatorio, il medico può chiedere un compenso per la prestazione.

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Infatti, la visita a domicilio non indispensabile presenta i caratteri di una visita privata che il medico può sempre effettuare come un libero professionista: si tratta di un principio ormai consolidato e ribadito più volte dalla Corte di Cassazione. Sono sempre a pagamento infine le visite ambulatoriali o domiciliari nel caso di richiesta rivolta ad un diverso medico di base. Il costo è, rispettivamente, 15 e 25 euro.

Rifiuto di visita a domicilio

Non esiste una normativa sul numero di visite a domicilio possibili, né sulla valutazione oggettiva che il medico generico deve compiere per recarsi fuori dal proprio studio. Ma se le condizioni di salute del paziente richiedono un intervento urgente, il medico dovrà effettuare la visita a domicilio nel più breve tempo possibile. L’urgenza ad ogni modo va sempre valutata al medico, sulla base del quadro clinico che gli viene descritto, e risponde personalmente di questa valutazione.

I chiarimenti dati finora in realtà non sono così netti. Non vi è una definizione normativa di intrasferibilità paziente né quelle di intervento urgente; il tutto resta dunque sempre rimesso alla sensibilità del sanitario e alla conoscenza delle caratteristiche del paziente che chiede l’intervento domiciliare.

Quindi la scelta è sempre rimessa al medico di famiglia? La risposta è no. 

Se il rifiuto della visita a domicilio è determinato da una valutazione scorretta sulle condizioni di gravità e sulla improrogabilità della visita domiciliare può portare all’applicazione di sanzioni disciplinari e, addirittura, alla denuncia penale per il reato di “rifiuto di atti d’ufficio”. E’ quello che ha stabilito la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 21631/17: “il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall’ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva”.

Dunque è sufficiente il semplice rifiuto perché sia contestato il reato di rifiuto di atti d’ufficio: il medico ha l’obbligo di assistenza a prescindere dalle conseguenze della sua omissione (Sentenza 21631/2017).

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Rimane il problema per i medici di valutare correttamente le condizioni del paziente. Infatti, non sempre i sintomi dichiarati portano all’effettiva immobilità che fa scattare l’obbligo di visita domiciliare. Resta tutto poco chiaro.

In ogni caso, è formente auspicabile un intervento normativo per evitare i rischi di incriminazione arbitraria senza andare a discapito dei diritti degli ammalati.

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