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Bonus mamma INPS di 800 euro: come richiederlo

Da appena un mese è partita la possibilità di fare domanda per ottenere dall’INPS il “Bonus mamma domani”. del valore di 800 euro. Il premio viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, quando l’evento si è verificato a partire dal 1° gennaio 2017. La domanda può essere presentata dalla futura madre già al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita, adozione o affido. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Chi ne ha diritto

La prestazione è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del settimo mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
  • adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Quanto spetta per il bonus

L’importo dell’assegno è di 800 euro. Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN. In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

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Chi può presentare la domanda

Le interessate devono possedere la residenza in Italia e/o la cittadinanza italiana o comunitaria. Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane (art. 27 D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). Le cittadine non comunitarie, invece, devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi (art. 9 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE (artt. 10 e 17 D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30). Rispetto aquesti casi valgono le indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità  (circolare INPS 6 dicembre 2016, n. 214 ).

Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento). Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio.

Come presentarla

La domanda può essere presentata online all’INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
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Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che guida l’utente nella compilazione della domanda. L’applicativo consente anche la consultazione delle domande già trasmesse e l’accesso ad altri servizi presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare). La domanda deve essere corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale attestante la data presunta del parto.

Se è stata già presentata la domanda al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore. Nel caso si tratti di parto plurimo, se la domanda è stata già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con le informazioni di tutti i minori per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati. La domanda può essere presentata anche se la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di interruzione. In questo caso, bisognerà documentare l’evento.

DOCUMENTAZIONE

1) Domanda su modulo SR163

2) Certificazione dello stato di gravidanza

3) Documento di identità

La richiedente per ottenere il bonus dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:

  • presentazione del certificato in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo di raccomandata. La certificazione sarà presentata in busta chiusa sulla quale sarà riportato il numero di protocollo e la seguente dicitura: “Documentazione domanda di Premio alla nascita – certificazione medico sanitaria”;
  • numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL. Si precisa che l’applicazione che consentirà ai medici di inviare online i certificati di gravidanza è di imminente rilascio, ma non ancora disponibile alla data di pubblicazione della circolare INPS 28 aprile 2017, n. 78;
  • indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
  • per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
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